Il bonus start up per l’innovazione ossia lo sconto fiscale del 20% -27 % (per i soggetti con finalità sociali o altamente tecnologici in ambito energetico) previsto dal Decreto sviluppo bis può essere utilizzato solo per l’immissione reale di nuovi capitali e non ad esempio per gli aumenti di capitale sottoscritti ma non versati. Dalla lettura dell’art. 29 comma 4, del DL 179/2012 emerge una sostanziale analogia con le detassazioni previste dalle misure previste dalle leggi Tremonti e dal bonus capitalizzazioni come interpretate dalla circolare 53 /E/ 2009. La disposizione attende comunque l’autorizzazione della Commissione UE per essere operativa.
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