La corte di Cassazione con sentenza 33585 del 31 Agosto ha confermato la giurisprudenza di merito e stabilito che in caso di fatture emesse con la dicitura “ fattura emessa con IVA ad esigibiilità differita “ si applica il comma 3 art. 6 del DPR 633/1972 che considera effettuata l’operazione alla data della fattura o del pagamento derogando l’ordinaria individuazione del momento impositivo . Per questo motivo gli obblighi contabili ai fini IVA vanno eseguiti nel momento stesso dell’emissione della fattura, e, in mancanza, il contribuente commette il reato di dichiarazione infedele
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