Le regole di deducibilità dei costi delle auto utilizzate nell’esercizio di impresa, arte o professione non cambieranno per i contribuenti minimi, che continueranno a dedurre i costi nella misura del 50% comprensivo dell’Iva per il quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione. La Circolare n. 7/E/2008 ha, infatti, precisato che le regole di deducibilità per i contribuenti minimi sono svincolate dalle regole del Tuir. Di conseguenza, a tali contribuenti non si applicano dal 2013 le nuove e più stringenti regole previste dalla Riforma Fornero in tema di deducibilità delle auto (27,5% in luogo del 40%). Svantaggiati saranno solo gli agenti e rappresentanti in regime dei minimi, che deducono solo il 50% al posto dell’80% previsto per gli agenti ed i rappresentanti negli altri regimi.
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