La corte di Cassazione si è espressa con la sentenza 14298/2012 stabilendo che il ravvedimento operoso per omesso versamento IVA è nullo se il calcolo degli interessi non è esatto , anche se si tratta di una somma irrisoria . Il giudice infatti, non può considerare prevalente il principio di collaborazione tra cittadino e Fisco sancito dallo Statuto del contribuente che non ha rango superiore alle leggi ordinarie, come invocato nel ricorso della società interessata .La sentenza allarga il principio di inefficacia che non del ravvedimento introdotta con la sentenza 12661 del 2011 . In quel caso però l’inefficacia del ravvedimento era dovuta non ad un errore di calcolo degli interessi ma alla mancata corresponsione delle sanzioni dovute .