L'articolo 9 del Decreto Sviluppo (Dl 83/2012) ha riscritto le norme contenute nei punti 8, 8 bis ed 8 ter dell'articolo 10 Dpr 633/1972 prevedendo la facoltà per le imprese di costruzione di optare per l'applicazione dell'Iva in luogo del regime naturale dell'esenzione. In caso di locazione le imprese di costruzione che affittano le abitazioni invendute, possono ora evitare la perdita della detrazione assoggettando ad Iva i canoni di locazione. Per queste imprese tra l’altro resta il problema dei contratti in corso per i quali l'opzione non può che essere esercitata mediante comunicazione con lettera raccomandata alla agenzia delle Entrate (risoluzione n. 2/E/2008). In questo caso occorre anche coordinare la nuova imposizione IVA con l'imposta di registro,non più dovuta. Tutto ciò non vale però per le imprese di sola gestione immobiliare per le quali l’IVA sugli immobili acquistati risulta un costo indetraibile tranne nel caso di immobili strumentali per i quali è possibile il meccanismo del prorata.
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