L’invio del modello di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 16/2012, non deve essere più eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della stessa “lettera d’intento”, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’Iva. Con la Risoluzione n. 82/E di ieri 1° agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in attesa che venga approvato un nuovo modello di comunicazione dei dati aggiornato alla modifica normativa, si continuerà a utilizzare quello attualmente in uso. Nel campo “periodo di riferimento” si dovrà indicare esclusivamente l’anno, cioè il 2012. Resta ferma la possibilità, per i contribuenti che ricevono le “lettere d’intento”, di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.
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