La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12175 depositata il 16 luglio 2012, ha ribadito che la presenza non occasionale di dipendenti e collaboratori comporta per il professionista l’obbligo di versare l’Irap, a prescindere dal rapporto tra costo sostenuto e volume d’affari realizzato. La Corte ha, inoltre, affermato che il termine di 48 mesi previsto per l’istanza di rimborso decorre da ogni singolo acconto e non dal saldo d’imposta.
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