La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11368 del 6 luglio 2012, ha affermato che, se l'ufficio finanziario nega la concessione di un rimborso Iva per difetto dei presupposti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/1972 non indicandone il credito spettante, il contribuente non può riportare tale credito in detrazione negli anni di imposta successivi.