Per le società agricole non è necessario l’interpello disapplicativo perché sono inserite tra i casi di di disapplicazione automatica della disciplina in materia di società di comodo (articolo 30, legge 724/1994). nel provvedimento del direttore delle Entrate del 14 febbraio 2008 Si tratta per «le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del Dlgs 29/03/2004 n. 99» .Per escludere le società agricole dalle società di comodo non serve un socio o un amministratore con qualifica di imprenditore agricolo professionale e non è neppure rilevante la modalità di determinazione del reddito.
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