L’INPS ha ribadito nella circolare n. 80 dell’8 giugno 2012 che l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani e il versamento dei contributi sono connessi all’esercizio dell’attività e non all’iscrizione al relativo albo nel registro imprese delle camere di commercio. La norma è contenuta nella legge 106/2011, che ha rovesciato la precedente impostazione, per cui permanevano contrasti sulle attribuzioni delle competenze tra INPS e commissioni provinciali e regionali. In realtà il principio valido è quello della competenza statale della materia previdenziale che non può essere soggetta alle decisioni delle commissioni regionali. Nel caso di contribuenti esercenti l’attività artigianale senza iscrizione all’albo o addirittura privi di requisiti professionali, obbligati comunque al pagamento dei contributi, l’inps effettuerà la segnalazione al registro imprese per la regolarizzazione.
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