L’Agenzia delle Entrate ha espresso più volte il principio secondo cui gli avvisi bonari non sono impugnabili, in quanto, come spiega nella Risoluzione n. 110/E del 22.10.2010, non contengono una pretesa tributaria definita, ma sono solo un semplice invito a fornire chiarimenti in via preventiva. La Cassazione, invece, con sentenza n. 7344 depositata l’11 maggio 2012, ha espresso parere contrario a quello dell’Agenzia, affermando che, nonostante l’elenco tassativo degli atti impugnabili di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 546/1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli indicati in tale elenco, purché esprimano una compiuta pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti elencati.
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