La risoluzione 41/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito ieri che la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata ”entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” perché il periodo di imposta successivo ad un evento straordinario come la liquidazione, deve essere considerato in maniera unitaria. Si evitano così i casi in cui il periodo ante liquidazione sia comunque successivo alla scadenza , impedendo di fatto al contribuente di rettificare a proprio favore la dichiarazione. La conclusione potrebbe essere applicabile in linea di principio a tutti gli eventi straordinari che comportano la divisione in due di un periodo di imposta (come fusioni, scissioni, conferimenti o trasformazioni) ma la risoluzione non lo afferma esplicitamente.