Il Decreto fiscale ha unificato l’importo minimo riscuotibile, accertabile o iscrivibile a ruolo, stabilendo che, dal 1° luglio 2012, l’Amministrazione finanziaria può procedere a:
¨ accertamento;
¨ iscrizione a ruolo;
¨ riscossione;
dei crediti relativi a tutti i tributi erariali, regionali e locali, se l’importo dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, solo se è superiore a € 30 per ciascun credito e con riferimento al singolo periodo d’imposta.
La norma non si applica se il credito deriva da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.