Un emendamento del Governo all’art. 9 del Decreto liberalizzazioni prevede che il costo dell’intervento professionale deve essere noto ai clienti. La pattuizione del corrispettivo deve articolarsi in due momenti: quello della trattativa e quello del conferimento dell’incarico al professionista. Quando l’incarico è affidato, il compenso deve essere pattuito “nelle forme previste dall’ordinamento”, quindi anche in forma verbale purché dimostrabile in seguito grazie a testimoni o con giuramento in sede di giudizio civile. In ogni caso, il professionista deve rendere noto al cliente un preventivo di massima. Abolite le tariffe.
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