News Pubblicata il 14/02/2012

Liquidazione Iva trimestrale: rileva il fatturato

Una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate risolve i dubbi sorti a seguito della Legge di stabilità in merito alla base di riferimento per la liquidazione Iva trimestrale



La Legge di Stabilità 2012 ha voluto eliminare, dal periodo d’imposta 2012, il disallineamento tra la normativa delle imposte dirette e la normativa Iva creatosi a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo 2011 esclusivamente alle soglie di accesso alla contabilità semplificata e non anche alle soglie per la liquidazione Iva trimestrale. La Legge di Stabilità ha, così, parificato i due tipi di soglie e, quindi, anche per la liquidazione Iva trimestrale rilevano i limiti di: € 400.000 (anziché € 309.874,14) per i contribuenti che svolgono attività di servizi e € 700.000 (anziché € 516.456,90) per i contribuenti che svolgono altri tipi di attività. Ora, con Risoluzione n. 15/E di ieri 13 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il richiamo ai limiti fissati per la contabilità semplificata opera solo per gli importi, non anche per i parametri di misura; pertanto, mentre per la contabilità semplificata si fa riferimento alle soglie di ricavi, per la liquidazione Iva trimestrale il riferimento è alle soglie di volume d’affari.

Fonte: Fisco Oggi



TAG: Adempimenti Iva