News Pubblicata il 06/02/2012

Cassazione: riscatto di laurea deducibile solo dal 2001

Per la Cassazione, la norma che ha introdotto la deduzione del riscatto di laurea non ha effetto retroattivo



La Cassazione, con sentenza n. 15669/2012, ha precisato che la deducibilità integrale dei contributi per il riscatto della laurea non interessa i versamenti effettuati prima del D. Lgs. n. 47/2000, che ha fissato appunto la deducibilità dall’imponibile di tali pagamenti facoltativi. La norma di cui all’art. 10, lett. e), del Tuir non ha, infatti, natura interpretativa e, dunque, non ha efficacia retroattiva.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: Oneri deducibili e Detraibili