Con la Risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per l’utilizzo dei telefoni cellulari va pagata da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche non statali come i Comuni. Il Codice delle comunicazioni (D. Lgs. n. 259/2003) ha, infatti, lasciato inalterato l’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, che prevede il pagamento della tassa di concessione governativa a fronte del rilascio della “licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”.
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