Per poter accedere al nuovo regime dei “superminimi” ex art. 27, D.L. n. 98/2011, è necessario che la nuova attività non sia “mera prosecuzione” di quella precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo. I decreti attuativi del nuovo regime dei minimi emanati il 22 dicembre 2011 fanno chiarezza su molti dubbi al riguardo. In particolare, viene precisato che non vi è mera prosecuzione se il rapporto di lavoro dipendente si è interrotto per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore (licenziamento). Dai chiarimenti esposti si deduce, inoltre, che non ci può essere, in linea generale, mera prosecuzione se tra la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e l’inizio della nuova attività è intercorso un congruo intervallo temporale. Non vi è, inoltre, mera prosecuzione quando la nuova attività è stata preceduta da semplici prestazioni occasionali, anche se nello stesso ambito, in quanto la norma del D.L. n. 78/2011 fa riferimento ad una precedente attività attratta al reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, non al reddito diverso da attività occasionale.
Ti potrebbero interessare: