L’indennità assegnata dal giudice tutelare all’amministratore di sostegno che fa l’avvocato, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenta un compenso per lo svolgimento di un’attività professionale e, come tale, è inquadrabile come reddito di lavoro autonomo, rilevante ai fini Iva. Lo prevede l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2012.
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