A partire dal 1° gennaio 2012 i “nuovi minimi” applicheranno un’imposta sostitutiva del 5%, molto più bassa rispetto a quella delle ritenute d’acconto dei professionisti (del 20%), comportando la chiusura delle relative dichiarazioni sempre con un credito d’imposta. Con il Provvedimento n. 185820/2011 del 22.12.2011, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che dal 2012 i ricavi e i compensi dei contribuenti minimi non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta. A tal fine, i percettori devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva.
Con il Provvedimento n. 185825/2011 del 22.12.2011 viene stabilito, invece, che i “vecchi minimi” che non possono accedere al nuovo regime agevolato, potranno optare dal 2012 non solo per il regime contabile ordinario, ma anche per la contabilità semplificata.
Ti potrebbero interessare: