Con la Circolare n. 52/E del 2 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è dovuta l’Iva dal committente o cessionario che non ha messo in regola gli acquisti con fattura irregolare o senza averla mai ricevuta, anche per le violazioni commesse fino al 31 marzo 1998, in applicazione del principio del favor rei. Pertanto gli uffici, presso i quali pendono ancora vertenze per il recupero dell’Iva, devono abbandonare i diversi contenziosi in essere se, ovviamente, le pratiche non si sono nel frattempo rese definitive a danno del contribuente.
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