Se una lite è stata instaurata impugnando un’iscrizione ipotecaria, per contestare la mancata notifica dell’atto impositivo precedente, può essere comunque definita, a patto che l’Agenzia delle Entrate sia sempre stata parte in giudizio o lo sia diventata prima del 1° maggio 2011. Questa è la prima precisazione arrivata con la Risoluzione n. 107/E dell’Agenzia delle Entrate del 23.11.2011.
Per tutte le agevolazioni dei Fondi Europei e PNRR scopri la collana di 5 eBook curata da Ginanneschi dott. Marco
Ti potrebbero interessare: