In risposta ad un’istanza di interpello proposta da una società che vende energia elettrica e subentra al vecchio venditore, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 106/E del 9.11.2011, chiarisce che il recupero delle bollette non pagate al vecchio fornitore di energia elettrica sono fuori campo Iva. L’importo addebitato dal nuovo venditore al cliente moroso, non è, infatti, un corrispettivo, ma una movimentazione di carattere finanziario che, come tale, non rientra fra le cessioni di beni di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del DPR N. 633/72.
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