News Pubblicata il 26/10/2011

Iva esposta nella fattura fittizia è comunque dovuta all’Erario

L’emittente della fattura fittizia dovrà dimostrare che la fattura annullata con la nota di credito sia stata ritirata e distrutta prima che il destinatario l’abbia utilizzata nel conteggio dell'Iva



Con la Sentenza n. 21110 del 13.10.2011, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi nuovamente in materia di emissione di fatture concernenti operazioni inesistenti. In particolare, la Corte stabilisce che la fattura emessa a fronte di operazioni inesistenti non può essere annullata da una successiva nota di credito, salvo che l’emittente non dimostri di aver eliminato il rischio di perdite erariali attraverso il ritiro della fattura prima dell’utilizzo da parte del destinatario. Di conseguenza, l’Iva indicata nella fattura fittizia è comunque dovuta all’Erario.

Fonte: Fisco Oggi



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