Con la Sentenza n. 21110 del 13.10.2011, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi nuovamente in materia di emissione di fatture concernenti operazioni inesistenti. In particolare, la Corte stabilisce che la fattura emessa a fronte di operazioni inesistenti non può essere annullata da una successiva nota di credito, salvo che l’emittente non dimostri di aver eliminato il rischio di perdite erariali attraverso il ritiro della fattura prima dell’utilizzo da parte del destinatario. Di conseguenza, l’Iva indicata nella fattura fittizia è comunque dovuta all’Erario.
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