Con la Sentenza n. 35858/2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva, il reato di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 si determina anche se sono state emesse solo fatture per operazioni inesistenti, in quanto l’imposta è sempre dovuta. Secondo i giudici, l’omessa tenuta della contabilità, che di per sé costituisce condotta illecita, finirebbe per risolversi in un vantaggio per la ditta oggetto di verifica, i cui titolari non potrebbero mai essere perseguiti per il reato in questione, non potendosi provare il superamento della soglia di punibilità.