La CTR Lombardia con sentenza 113/28/2011 ha chiarito che il principio dell’inerenza è di pari importanza rispetto al principio della gratuità nella distinzione delle spese pubblicitarie, solitamente considerate quelle per “iniziative direttamente rivolte all’incremento delle vendite”, rispetto a quelle di rappresentanza ovvero quelle “con finalità promozionali e di pubbliche relazioni” e va valutato in relazione al settore in cui l’azienda opera. Nel caso di una azienda del settore della moda, la CTR ha accolto il ricorso della società affermando che le spese per l'organizzazione di eventi mondani e fornitura gratuita di abiti ed accessori a personaggi famosi rientrano nell’ambito delle spese di pubblicità (deducibili quindi interamente nell’esercizio di sostenimento o in 5 anni ) e non di rappresentanza (deducibili solo entro un limite di ricavi correlati), in quanto l’attività di questo tipo di imprese si basa sulla comunicazione di un modello di stile che influenza direttamente gli acquisti del pubblico.
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