Con la Sentenza n. 18920 del 16 settembre 2011, la Corte di Cassazione stabilisce che la richiesta di rimborso del credito Iva va effettuata esclusivamente tramite modello VR, entro il termine biennale di cui all'art. 21, D.lgs. n. 546/92. Peraltro, nella fattispecie in esame, l’omissione del modello VR ha comportato l’impossibilità di qualificare la pretesa del contribuente quale richiesta di rimborso. Inoltre, la Corte chiarisce che in caso di cessazione dell’attività, il contribuente ha 10 anni di tempo per chiedere il rimborso dell’Iva se ha presentato il modello VR.