Con la Risoluzione n. 92/E del 20 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il periodo d’imposta di una società di persone è sempre coincidente con l’anno solare, anche qualora l’atto costitutivo della società preveda un esercizio “a cavallo”. Stesso discorso per i soci persone giuridiche che dichiareranno il relativo reddito di partecipazione nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata. Viene, inoltre, precisato che il reddito d’impresa, rilevante anche ai fini Irap e per l’attribuzione del reddito di partecipazione ai soci, sarà quello determinato sulla base del conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo di imposta. Ad esempio, entro il 30 settembre 2011 dovrà essere presentato il modello Unico SP 2011, relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, per dichiarare il reddito d’impresa derivante dal conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo d’imposta (es. esercizio 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010).
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