Con la sentenza n. C 180 e 181/10 del 15 settembre 2011 la Corte di Giustizia UE ha precisato che per i privati la lottizzazione e la vendita di terreni agricoli divenuti edificabili non costituisce di per sé attività di impresa e quindi non è rilevante ai fini dell’Iva ma rimane assoggettata all’imposta di registro. Chiarisce inoltre che la quantità di operazioni effettuate non costituisce un criterio di distinzione fra attività privata e attività di impresa.
Diverso è il caso della vendita di terreni sui quali il venditore intraprende opere di urbanizzazione ai fini commerciali per le quali è necessario l’inquadramento dell’attività sia ai fini IVA che delle Imposte Dirette.