Con la circolare del ministero del Lavoro n. 24 del 12 settembre scorso, vengono elencate le tipologie di tirocinio esistenti, e quelle soggette alle nuove norme introdotte con la manovra di Ferragosto. Secondo le nuove disposizioni il tirocinio ha una durata massima di 6 mesi e può essere attivato solo a favore di neo-laureati o neo-diplomati, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Sono tuttavia esclusi da tali limiti: i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini di reinserimento o di inserimento al lavoro, quelli promossi a favore di particolari categorie di disagiati (disabili, invalidi fisici e psichici, tossicodipendenti ecc …), quelli curriculari (inclusi nei piani di studio delle università ed istituti scolastici) e i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali.
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