Il mancato pagamento della seconda rata del condono tributario per assenza di liquidità da parte della società Roma Calcio è stato considerato dalla Commissione Regionale Tributaria del Lazio, con sentenza n. 540 del 12 /7/2011, dovuto a causa di forza maggiore e per questo,come previsto dal DL 472 /1997, non sanzionabile. La Commissione Regionale ha inoltre applicato lo Statuto del Contribuente valutando che il comportamento della società potrebbe essere stato influenzato negativamente dalle numerose successive interpretazioni fornite dall’amministrazione finanziaria sulle norme relative alla proroga della presentazione delle dichiarazioni integrative.
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