Si rischia una sanzione del 60% se si salta il pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, dovute a seguito di accertamento con adesione, rinuncia all’impugnazione o conciliazione. C’è però la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso e versare la rata entro la scadenza di quella successiva. Inoltre, se questo avviene entro i 14 giorni, si può beneficiare di una sanzione ancora più ridotta grazie al ravvedimento sprint. Resta il fatto che, se non si rispetta il termine della rata successiva a quella non pagata, l’ufficio provvederà all’iscrizione a ruolo sul totale della rate residue, compresi gli interessi (circolare 41/E del 5.8.2011).