La nuova norma sul ravvedimento operoso si applica anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della disposizione, a meno che non sia diventato già definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 41/E del 5 agosto 2011, chiarisce alcuni aspetti della riduzione delle sanzioni, prevista dal D.l. 98/2011 nei casi di versamenti compiuti con ritardi non superiori a 15 giorni.