I datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 hanno applicato, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti in connessione agli incrementi di produttività, hanno più tempo per regolarizzare i versamenti degli importi, senza incorrere nell’applicazione di sanzioni. Lo prevede l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 28 luglio 2011 che differisce dal 1° agosto al 16 dicembre il termine per il versamento dell’importo dovuto, in considerazione delle difficoltà manifestate da parte degli stessi sostituti.
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