Sanzioni più leggere per i versamenti in ritardo. Al ravvedimento “breve” o “mensile”, e al ravvedimento “lungo” o “annuale” si aggiunge, infatti, il ravvedimento “sprint”, che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. Con il ravvedimento “sprint” la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La riduzione, ora prevista solo per i crediti garantiti, viene estesa a tutti i contribuenti, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 23, comma 31 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011.