L’obbligo della comunicazione “black list” è esteso anche alle operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico black list, se il rappresentante è nominato in un Paese non black list. Il chiarimento è contenuto nella Risoluzione n. 71/E del 6 luglio 2011, ribadendo quanto già stabilito con la Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2011. L’interesse della risoluzione sta nelle indicazioni pratiche fornite ai fini della compilazione del modello A, nel quale occorre riportare nel campo “codice fiscale” il dato relativo al soggetto black list, e nel campo “codice Iva” il codice rilasciato dal paese in cui l’operatore economico straniero si è identificato ai fini del compimento dell’operazione economica.