Con la Sentenza n. 63/21/11 del 17 maggio 2011, la Commissione tributaria regionale del Veneto stabilisce che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. L’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria, per effetto dei principi di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto, deve inoltre segnalare al contribuente le modalità per rendere possibile il recupero di imposte versate due volte. Se la posizione dell’Amministrazione finanziaria, a tal proposito, resta ancorata alla possibilità di presentare l’integrativa a favore entro l’anno successivo, la giurisprudenza di merito si esprime spesso in senso contrario, concedendo come in questo caso più tempo per il contribuente per correggere la dichiarazione.
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