Nelle operazioni a titolo oneroso, la base imponibile dell’Iva è costituita dal corrispettivo versato o dovuto al fornitore, anche se inferiore al prezzo di mercato del bene o del servizio. Gli stati membri dell’UE non possono derogare a tale regola, a meno che non abbiano chiesto e ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Europeo, non essendo, la norma nazionale che prevede un criterio diverso, conforme alla sesta direttiva IVA del 1977. È questo quanto emerge dalla Sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia UE il 9 giugno 2011 nel procedimento C-C-285/10. La possibilità per gli Stati membri di prevedere, senza necessaria autorizzazione, un criterio speciale per la base imponibile delle operazioni effettuate tra soggetti collegati, in caso di corrispettivo inferiore al prezzo del mercato, fu’ legittimato dalla Direttiva n. 69/2006.
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