Con l’Ordinanza n. 12661 depositata il 9 giugno 2011, la Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta sull’interpretazione della norma contenuta nell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, che disciplina l’istituto del ravvedimento operoso. In particolare, la Corte Suprema ha ribadito che il versamento integrale della sanzione, contestualmente alla regolarizzazione dell’obbligo tributario (comprensivo degli interessi di mora), rappresentano condizioni di perfezionamento dell’istituto del ravvedimento. Al contrario, in caso di versamento della sanzione ridotta in misura inferiore a quella dovuta, la regolarizzazione è nulla, con la conseguenza che deve essere corrisposta per intero la sanzione originaria.