Le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap vanno sempre sottoscritte dal soggetto che ha firmato la relazione di revisione relativa a quel periodo d’imposta, anche se l’incarico di controllo nel frattempo è cessato. A questa conclusione è arrivata l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 62/E, trattando il caso di una fusione per incorporazione tra due soggetti Ires. Indicando il codice fiscale di chi ha firmato la relazione, è più facile individuare il soggetto a cui vanno applicate le sanzioni nei casi in cui l’omesso giudizio con rilievi comporti l’infedeltà delle due dichiarazioni fiscali.
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