La Sentenza 45/02/11, depositata l’11 maggio scorso dalla sezione n. 2 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone stabilisce che la Tia 1 è un tributo e su di essa non si applica l’Iva. Pertanto, le Commissioni tributarie possono decidere le controversie in tema di Tia 1, la tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 49 del D.lgs. n. 22/1997 (il c.d. “decreto Ronchi”).
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