La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9876 del 5 maggio 2011 ha stabilito che, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, le quote di ammortamento dei beni strumentali devono essere registrate nel registro dei cespiti ammortizzabili. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, la dichiarazione del fornitore - che ha valore confessorio - può costituire una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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