Con la Risoluzione n. 56/E dell’11 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di compilazione della dichiarazione annuale IVA da parte di quei soggetti che, nel corso dell’anno d’imposta, hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. In particolare, nel caso in cui una società partecipi per la prima volta all’IVA di gruppo e abbia maturato un credito IVA nell’anno precedente, deve gestirlo autonomamente dal gruppo. L’eccedenza di credito, infatti, resta nella sua esclusiva disponibilità e può essere utilizzata solo dalla medesima negli anni successivi, non essendo computabile nelle liquidazioni di gruppo relative all’anno d’ingresso né in quelli seguenti. A tal fine, nella dichiarazione annuale IVA è stato previsto un apposito rigo nel quadro VL, rigo VL10, che consente l’esposizione dell’eccedenza rimasta nella disponibilità esclusiva della società stessa. L’importo da indicare nel predetto rigo è costituito dall’eccedenza di credito che residua dopo gli utilizzi in compensazione orizzontale effettuati nell’anno in chiusura.