L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Circolare congiunta n. 19/E del 10 maggio 2011 forniscono ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività 2011. In particolare, viene chiarito che le somme erogate nel 2011 ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività, prima della stipula del relativo accordo collettivo territoriale o aziendale, non possono essere soggette all’imposta sostitutiva del 10%, anche se nell’accordo è prevista la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011.
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