Con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e art. 54-bis del DPR n. 633/1972). In particolare, l’Agenzia chiarisce che le compensazioni “indebite” rilevate nell’ambito dei controlli automatizzati scontano la sanzione del 30%. Pertanto, questa sanzione rappresenta la base su cui calcolare le riduzioni in caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità e in caso di ravvedimento operoso del contribuente.
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