Con la Sentenza n. 9867 del 5 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore che viene pagato “in nero” deve comunque dichiarare al fisco i compensi percepiti. Per i giudici di legittimità, in caso di mancato versamento delle ritenute d’acconto da parte del datore di lavoro (sostituto d’imposta), il soggetto obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente (sostituito d’imposta). E infatti, in presenza dell’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto, l’intervento del “sostituto” lascia inalterata la posizione del “sostituito”, il quale è gravato dall’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale sarà calcolata l’imposta dovuta.
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