News Pubblicata il 06/05/2011

Per la Corte di Cassazione la responsabilità del sostituto d’imposta non annulla gli obblighi del dipendente

Secondo la Corte di Cassazione il lavoratore che viene pagato “in nero” deve comunque dichiarare al fisco i compensi percepiti



Con la Sentenza n. 9867 del 5 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore che viene pagato “in nero” deve comunque dichiarare al fisco i compensi percepiti. Per i giudici di legittimità, in caso di mancato versamento delle ritenute d’acconto da parte del datore di lavoro (sostituto d’imposta), il soggetto obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente (sostituito d’imposta). E infatti, in presenza dell’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto, l’intervento del “sostituto” lascia inalterata la posizione del “sostituito”, il quale è gravato dall’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale sarà calcolata l’imposta dovuta.

Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: Lavoro Dipendente Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024