I bonifici ordinati dal contribuente a favore dei fondi immobiliari per l’acquisto di box pertinenziali già realizzati (per i quali compete la detrazione del 36%) devono essere compilati secondo precise modalità, al fine di evitare che i fondi stessi subiscano la ritenuta d’acconto del 10%, introdotta dalla Manovra Correttiva 2010. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 47/E del 18 aprile 2011. In particolare, l’ordinante deve indicare, nella motivazione del bonifico, il fondo immobiliare come soggetto beneficiario, specificando nella causale che la spesa riguarda l’acquisto di box o posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare. Non deve, invece, riportare alcun riferimento alle disposizioni agevolative e non utilizzare il modulo ad hoc, bancario o postale, per il pagamento delle spese agevolabili. Soltanto in questo modo il versamento non verrà codificato come soggetto alla ritenuta del 10%.
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