Con la Sentenza n. 8132 dell’11 aprile 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il contribuente che ha ricevuto le fatture soggettivamente false fornisce elementi circa la sua buona fede ed estraneità ad eventuali frodi commesse da terzi, l’Iva è detraibile. Nella fattispecie, una società aveva acquistato metalli preziosi da un’altra impresa che tuttavia risultava, a posteriori, aver commesso gravi violazioni fiscali e non avere la struttura idonea a vendere le merci oggetto di fatture. In sostanza, questa impresa si era interposta tra il reale venditore e l’acquirente, consentendo la detrazione dell’Iva da parte del cessionario, a fronte dell’acquisto, mentre il tributo veniva omesso dal cedente. A questo punto, l’imprenditore acquirente deve dimostrare la propria buona fede nell’acquisto della merce e quindi la sua ignoranza incolpevole sul meccanismo fraudolento commesso da terzi.
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