Con la Sentenza n. 5182 del 4 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è esonerato dall’onere della prova il contribuente che perde, senza “colpa”, fatture o scritture contabili. Tuttavia, in deroga alla regola generale, egli può ugualmente detrarre l’Iva, ma deve ricostruire la documentazione (nella fattispecie, distrutta a seguito di un incendio), chiedendo copia delle fatture ai fornitori e clienti oppure, eccezionalmente, ricorrendo ad un testimone.
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