News Pubblicata il 22/03/2011

Sentenze sospese in appello

Con la concentrazione della riscossione nell’atto di accertamento anche le sentenze dei giudici tributari diventano titolo esecutivo



L’art. 29 della Manovra correttiva 2010 ha previsto che per gli atti notificati a partire dal 1° luglio 2011 l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, diventa titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente. La norma stabilisce l’esecutività anche dei successivi atti, in cui vengono rideterminati gli importi dovuti in base agli accertamenti originari; tra questi vengono citate le sentenze delle commissioni tributarie. Questa previsione apre la possibilità di richiedere la sospensione cautelare per imposte e sanzioni anche dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale, con riferimento agli atti emanati dal 1° luglio 2011, in relazione ai periodi d’imposta 2007 e successivi. Fino ad oggi, però, è stato prevalentemente ritenuto che la tutela cautelare per il contribuente si potesse avere solo fino alla sentenza di 1° grado (art. 47 del D. Lgs. 546/92).

Fonte: Il Sole 24 Ore



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