L’art. 29 della Manovra correttiva 2010 ha previsto che per gli atti notificati a partire dal 1° luglio 2011 l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, diventa titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente. La norma stabilisce l’esecutività anche dei successivi atti, in cui vengono rideterminati gli importi dovuti in base agli accertamenti originari; tra questi vengono citate le sentenze delle commissioni tributarie. Questa previsione apre la possibilità di richiedere la sospensione cautelare per imposte e sanzioni anche dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale, con riferimento agli atti emanati dal 1° luglio 2011, in relazione ai periodi d’imposta 2007 e successivi. Fino ad oggi, però, è stato prevalentemente ritenuto che la tutela cautelare per il contribuente si potesse avere solo fino alla sentenza di 1° grado (art. 47 del D. Lgs. 546/92).
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